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D.P.R. 20/08/2001 n. 361d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della Legge 24 dicembre 1993, n. 537 e) procedure per l'accettazione da parte delle universitā di ereditā, donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia. 9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e c), sono emanati previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia. 10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma 8, lettera c), il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4 della Legge 2 dicembre 1991, n. 390, č emanato anche nelle more della costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari di cui all'art. 6 della medesima Legge. 11. Con il disegno di Legge di cui al comma 1, il Governo propone annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero di delegificazione necessarie alla compilazione di testi unici legislativi o regolamentari, con particolare riferimento alle materie interessate dalla attuazione della presente Legge. In sede di prima attuazione della presente Legge, il Governo č delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'art. 4, norme per la delegificazione delle materie di cui all'art. 4, comma 4, lettera c), non coperte da riserva assoluta di Legge, nonchč testi unici delle leggi che disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4, lettera c), anche attraverso le necessarie modifiche, integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo.". -Si trascrive il testo del punto n. 60, dell'allegato 1, della citata Legge 15 marzo 1997, n. 59: "60) Procedimenti relativi agli interventi a favore dei centri commerciali all'ingrosso e dei mercati agroalimentari. Legge 28 febbraio 1986, n. 41.". - La Legge 28 febbraio 1986, n. 41, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 1986, n. 49, reca: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -Legge finanziaria 1986.". - Per il testo dell'art. 11, comma 16, della Legge, si veda in nota all'art. 1. -Il Decreto-Legge 17 giugno 1996, n. 321, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 giugno 1996, n. 140, e convertito in Legge, con modificazioni, dall'art. 1 della Legge 8 agosto 1996, n. 421, reca: "Disposizioni urgenti per le attivitā produttive.". - Si trascrive l'art. 7 della Legge 25 marzo 1997, n. 77, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 marzo 1997, n. 74 (Disposizioni in materia di commercio e di camere di commercio), abrogato dall'art. 2 del Decreto qui pubblicato, fatta salva, con riferimento alle procedure avviate fino al 30 giugno 2000 ed ancora in corso, l'applicazione della disciplina ivi contenuta fino all'adozione del Decreto di cui all'art. 1 del Decreto qui pubblicato: "Art. 7 (Contributi per la realizzazione di mercati agro-alimentari all'ingrosso). 1. L'erogazione del contributo in conto capitale relativo agli stati di avanzamento lavori a favore delle societā consortili a partecipazione maggioritaria di capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso, ai sensi dell'art. 11, comma 16, della Legge 28 febbraio 1986, n. 41, avviene sulla base della dichiarazione di accertamento della realizzazione fisica degli investimenti da parte degli istituti di credito finanziatori. Il programma di investimenti e l'ammontare definitivo dei contributi spettanti sono rideterminati, entro il tempo massimo previsto dal Decreto di concessione, con il provvedimento di liquidazione a saldo del contributo in conto capitale. Le somme non utilizzate riaffluiscono sulle disponibilitā dei capitoli 8043 e 8044 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in attuazione dell'art. 2, comma 3, della Legge 28 dicembre 1991, n. 421.". - Il Decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 1997, n. 293, reca: "Unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'art. 7 della Legge 3 aprile 1997, n. 94.". - Il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, reca: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 5 marzo 1997, n. 59.". - Si trascrive l'art. 5 della Legge 11 maggio 1999, n. 140, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 maggio 1999, n. 117 (Norme in materia di attivitā produttive): "Art. 5 (Mercati agro-alimentari all'ingrosso). 1. Fermo restando quanto disposto dal Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ai fini della immediata realizzazione del Sistema nazionale informatico dei mercati agro-alimentari all'ingrosso, a gravare sulle disponibilitā del fondo di cui all'art. 6 della Legge 10 ottobre 1975, n. 517, destinate alle societā consortili a partecipazione maggioritaria di capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso, ai consorziati obbligati a partecipare al consorzio obbligatorio, istituito dall'art. 2, comma 1, del Decreto-Legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 1996, n. 421, č riservato l'importo di lire 15 miliardi, per la realizzazione di un programma di investimenti finalizzato all'acquisizione delle apparecchiature e dei pacchetti gestionali necessari a garantire la connessione alla rete informatica. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dopo aver acquisito il parere delle commissioni parlamentari competenti, stabilisce la forma e la misura dell'agevolazione e le modalitā di concessione. 2. La durata massima dei finanziamenti agevolati di cui all'art. 11, comma 16, della Legge 28 febbraio 1986, n. 41, concessi a favore delle societā consortili a maggioranza di capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso, č fissata in quindici anni, compreso un periodo massimo di utilizzo e preammortamento di tre anni. Nei confronti delle iniziative giā ammesse al finanziamento agevolato il prolungamento del contributo sugli interessi č concesso nei limiti delle autorizzazioni di spesa disposte per l'attuazione degli interventi di cui alla citata Legge n. 41 del 1986, e successive modificazioni. 3. Per le finalitā di cui all'art. 11, commi 16, 17 e 18, della Legge 28 febbraio 1986, n. 41, come modificato dall'art. 55, comma 20, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, č autorizzato a decorrere dal 1999 il limite d'impegno quindicennale di lire 22 miliardi.". -Si trascrive il testo dell'art. 3 della delibera CIPE del 6 agosto 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 novembre 1999, n. 257 (Regolamento concernente il riordino delle competenze del CIPE)": "Art. 3 (Devoluzione di funzioni al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato). -Sono attribuite al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le seguenti funzioni a) determinazione degli indirizzi per la concessione di agevolazioni finan ziarie ai centri commerciali ed ai mercati agro-alimentari all'ingrosso, di cui all'art. 11, comma 18, della Legge 28 febbraio 1986, n. 41.". -Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 giugno 2000, n. 149, reca: "Individuazione dei beni e delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni in materia di incentivi alle imprese di cui agli articoli 19, 30, 34, 41 e 48 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.". Nota all'art. 1: -Si trascrive il testo dell'art. 11, comma 16, della citata Legge 28 febbraio 1986, n. 41: "16. Le predette somme sono destinate alla concessione delle seguenti agevolazioni alle societā promotrici di centri commerciali all'ingrosso, ai consorzi tra operatori che gestiscono aree pubbliche destinate allo svolgimento dei mercati, anche partecipati da capitale pubblico, per la realizzazione, la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aree attrezzate per l'attivitā mercatale, nonchč alle societā consortili con partecipazione maggioritaria di capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso di interesse nazionale, regionale e provinciale: 1) contributi in conto capitale nella misura del 40 per cento degli investimenti fissi realizzati; 2) contributi in conto interessi su finanziamenti di istituti di credito speciali pari a) al 40 per cento degli investimenti realizzati con tasso agevolato pari al 30 per cento del tasso di riferimento stabilito dal Ministero del tesoro, per i mercati realizzati nel Mezzogiorno b) al 35 per cento degli investimenti realizzati con tasso agevolato pari al 50 per cento del tasso di riferimento stabilito dal Ministero del tesoro, per i mercati realizzati nel restante territorio nazionale.". Art. 2. Soppressione dei procedimenti e abrogazioni 1. Fermo restando quanto previsto dal Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2000, sono soppressi i procedimenti per la concessione di contributi a favore dei centri commerciali all'ingrosso e dei mercati agro-alimentari di cui all'articolo 11, comma 16, della Legge 28 febbraio 1986, n. 41. 2. Sono abrogati l'articolo 11, commi 17 e 18, della Legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, e l'articolo 7 della Legge 25 marzo 1997, n. 77, fatta salva, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con riferimento alle procedure avviate fino al 30 giugno 2000 ed ancora in corso, l'applicazione della disciplina ivi contenuta fino all'adozione del Decreto di cui all'articolo 1. Il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sarā inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addė 20 agosto 2001 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Frattini, Ministro per la funzione pubblica Marzano, Ministro delle attivitā produttive Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 2001 Ministeri istituzionali, registro n. 12, foglio n. 74 Note all'art. 2: - Per il riferimento al Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, si vedano le note alle premesse. - Per il riferimento al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000, si vedano le note alle premesse. - Per il testo dell'art. 11, comma 16, della Legge 28 febbraio 1986, n. 41, si veda nella nota all'art. 1. -Per il riferimento alla Legge 25 marzo 1997, n. 77, ed in particolare all'art. 7, si vedano le note alle premesse. -Si trascrive il testo dell'art. 47, comma 3, del citato Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: "3. Resta di competenza degli organi e delle amministrazioni statali e cen trali, fino al compimento degli atti di liquidazione, erogazione e controllo, la gestione dei procedimenti amministrativi inerenti ad agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualunque genere alle imprese, per i quali, alla data di effettivo esercizio delle funzioni conferite, sia giā avviato il relativo procedimento amministrativo.". |
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